Green Claims e Greenwashing nel settore alimentare: disciplina UE e adeguamenti operativi entro il 27 settembre 2026

Inquadramento normativo europeo sui Green Claims
La disciplina dei green claims nel settore alimentare rientra nel quadro delle pratiche commerciali scorrette di cui alla Direttiva 2005/29/CE, come modificata dalla Direttiva (UE) 2024/825 (Empowering Consumers for the Green Transition).
L’intervento europeo rafforza in modo significativo i requisiti di:
- veridicità delle comunicazioni ambientali
- verificabilità dei dati a supporto dei claim
- trasparenza verso il consumatore
La direttiva incide sull’Allegato I della Direttiva 2005/29/CE, includendo tra le pratiche sempre ingannevoli i green claims generici non adeguatamente giustificati.
Il quadro sarà ulteriormente integrato dalla proposta di Green Claims Directive (COM/2023/165), che introduce un sistema di verifica ex ante dei claim ambientali basato su certificazione indipendente.
Evoluzione del quadro regolatorio: confronto tra regime attuale e regime applicabile dal 2026
L’evoluzione della disciplina sui green claims nel settore alimentare può essere compresa in modo più immediato attraverso il confronto tra la prassi applicativa attuale e il regime normativo rafforzato che troverà piena applicazione dal 27 settembre 2026.
| Elemento | Prassi Attuale (Pre-2026) | Nuovo Regime (Post-27 Settembre 2026) |
| Claim Generici | Tollerati se non manifestamente falsi. | Vietati (es. “Eco-friendly”, “Sostenibile”) senza prove di eccellenza. |
| Carbon Neutrality | Ammessa tramite acquisto di crediti (offsetting). | Vietata se basata su compensazione per il prodotto. |
| Marchi Privati | Ampia libertà di creazione loghi “bio/green” interni. | Solo marchi certificati da terzi o pubblici. |
| Verifica | Autodichiarazione (onere della prova post-controllo). | Necessità di dossier tecnici pre-costituiti (e futura validazione esterna). |
Cosa sono i Green Claims nel settore alimentare
Nel settore food, i green claims comprendono tutte le dichiarazioni relative alle prestazioni ambientali di:
- prodotto alimentare
- packaging
- processo produttivo
Esempi tipici:
- sostenibile / sostenibilità
- ridotto impatto ambientale
- carbon neutral
- plastic free
- eco / green
Requisiti di conformità dei green claims
– Verificabilità tecnica
Ogni claim deve essere supportato da dati tecnici documentati e metodologie riconosciute.
– Specificità del claim
Non sono conformi indicazioni generiche prive di perimetro (es. “green”, “eco-friendly”) se non adeguatamente circostanziate.
– Coerenza informativa
La comunicazione non deve determinare una percezione ambientale complessiva non corrispondente ai dati del ciclo di vita del prodotto.
Greenwashing nel settore alimentare: profili critici
Il settore agroalimentare presenta un’elevata esposizione al rischio di greenwashing per:
- complessità delle filiere produttive
- difficoltà di misurazione degli impatti ambientali
- ruolo del packaging come strumento informativo
- limitata verificabilità da parte del consumatore finale
Carbon neutrality e comunicazioni climatiche
Le dichiarazioni di “carbon neutral”, “climate neutral” o equivalenti sono soggette a un controllo rafforzato.
Risultano non conformi le comunicazioni basate su:
- compensazione delle emissioni come unico o principale elemento (offsetting)
- assenza di dimostrazione di riduzione effettiva lungo il ciclo di vita del prodotto
- mancata trasparenza sulla metodologia utilizzata
La conformità dipende dalla robustezza del sistema di calcolo e dalla trasparenza tra riduzione e compensazione.
Marchi di sostenibilità e sustainability labels
La normativa europea introduce limiti stringenti all’utilizzo di marchi ambientali privati.
Non risultano conformi i sustainability labels:
- non basati su schemi di certificazione verificabili
- non riconosciuti da organismi pubblici o sistemi accreditati
Regime sanzionatorio greenwashing 2026
In caso di violazioni, possono essere applicate misure tra cui:
- sanzioni amministrative fino al 4% del fatturato UE
- obbligo di modifica o rimozione delle comunicazioni non conformi
- interventi su packaging ed etichette
- pubblicazione del provvedimento da parte dell’autorità competente
In Italia, l’autorità di riferimento è l’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato).
Adeguamento operativo per le aziende alimentari
La conformità richiede un sistema strutturato di gestione dei green claims che includa:
- mappatura completa delle comunicazioni ambientali
- verifica della documentazione tecnica a supporto
- revisione dei claim generici o non circostanziati
- integrazione tra funzioni marketing, qualità e regolatorio
Elemento centrale è il dossier tecnico del claim, che deve includere:
- analisi LCA (ISO 14040 / 14044)
- metodologia di calcolo
- confini del sistema
- dati e fattori emissivi
- eventuali certificazioni di terza parte
Conclusioni
Il quadro normativo europeo sui green claims evolve verso un modello basato su:
- verificabilità tecnica
- trasparenza metodologica
- responsabilità documentale
Per gli operatori del settore alimentare, la compliance non riguarda solo la comunicazione, ma l’intero sistema di gestione delle informazioni ambientali lungo la filiera.


