“Nuove regole etichettatura alimentare 2026: origine dei prodotti, etichette più chiare e rischi sanzionatori”

Il 2026 rappresenta un anno di consolidamento normativo e tensione evolutiva nel diritto alimentare europeo e nazionale. In attesa della revisione del Regolamento (UE) n. 1169/2011, il legislatore italiano ha scelto una linea di continuità, prorogando i regimi nazionali sull’indicazione dell’origine delle materie prime.
Con decreto interministeriale (MASAF, MIMIT e Ministero della Salute), è stata infatti disposta la proroga fino al 31 dicembre 2026 degli obblighi di indicazione dell’origine per alcune filiere strategiche del comparto agroalimentare.
Proroga dei decreti origine: continuità applicativa e ambito oggettivo
La proroga conferma l’impianto dei decreti nazionali “sperimentali”, mantenendo in vigore gli obblighi informativi per specifiche categorie di prodotti, in deroga parziale al principio di armonizzazione europea.
Restano dunque pienamente operativi gli obblighi di indicazione dell’origine per:
- Grano per la pasta: Paese di coltivazione e di molitura;
- Riso: Paese di coltivazione, lavorazione e confezionamento;
- Derivati del pomodoro: origine della materia prima e luogo di trasformazione;
- Latte e prodotti lattiero-caseari: Paese di mungitura e di trasformazione;
- Carni suine trasformate: indicazione di nascita, allevamento e macellazione.
Sotto il profilo giuridico, tali disposizioni si collocano nel solco dell’art. 26 del Regolamento (UE) n. 1169/2011, configurandosi come misure nazionali giustificate da esigenze di trasparenza e tutela del consumatore, in attesa di una disciplina UE uniforme.
Ingrediente primario e obblighi informativi: coordinamento con il diritto UE
Elemento centrale del sistema resta il rapporto tra origine dichiarata del prodotto e origine dell’ingrediente primario, disciplinato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2018/775.
In base a tale regolamento:
- quando l’origine dell’alimento è indicata (esplicitamente o implicitamente, ad esempio tramite simboli nazionali);
- e tale origine non coincide con quella dell’ingrediente primario,
l’operatore è tenuto a:
- indicare l’origine dell’ingrediente primario; oppure
- dichiarare che essa è diversa da quella del prodotto.
Questo obbligo si rivela particolarmente rilevante nei casi di Italian sounding interno, ossia prodotti trasformati in Italia con materie prime estere ma comunicati come “italiani”.
Le nuove Direttive “Colazione”: rafforzamento della trasparenza settoriale
Il 2026 segna anche l’attuazione delle cosiddette “Direttive Colazione”, che incidono su prodotti di largo consumo, introducendo standard più rigorosi.
Le principali novità riguardano:
- Miele: obbligo di indicare tutti i Paesi di origine in ordine decrescente, superando le diciture generiche “UE/non UE”;
- Succhi di frutta: introduzione di nuove categorie (es. “a ridotto contenuto di zuccheri”) e maggiore trasparenza sull’origine della frutta;
- Confetture e marmellate: innalzamento della percentuale minima di frutta.
Si tratta di interventi che rafforzano la leggibilità sostanziale dell’etichetta, andando oltre la mera conformità formale.
Tracciabilità e prevenzione dell’Italian Sounding
Il sistema etichettatorio si integra sempre più con il principio di tracciabilità sancito dal Regolamento (CE) n. 178/2002.
In particolare:
- l’uso di elementi evocativi (bandiere, riferimenti geografici, claim “Made in Italy”);
- attiva automaticamente gli obblighi informativi sull’origine dell’ingrediente primario;
in applicazione combinata del Reg. 1169/2011 e del Reg. 2018/775.
Ne deriva un principio chiave: la comunicazione commerciale diventa fonte di obblighi giuridici.
Sistema sanzionatorio: applicazione del D.Lgs. 231/2017
Il quadro sanzionatorio resta disciplinato dal Decreto Legislativo 231/2017, che prevede un sistema articolato e proporzionato.
Le principali fattispecie includono:
- Omissione di indicazioni obbligatorie: da 3.000 a 24.000 euro;
- Violazione obblighi sull’origine: da 2.000 a 16.000 euro;
- Informazioni ingannevoli: da 3.000 a 24.000 euro, con possibile rilevanza penale ex art. 515 c.p.;
- Irregolarità formali (leggibilità, posizionamento): da 500 a 4.000 euro.
L’attività di controllo, svolta da ICQRF, NAS e ASL, evidenzia un orientamento sempre più sostanzialistico: non basta la correttezza formale dell’etichetta, ma è richiesta coerenza documentale lungo tutta la filiera.
Profili critici e prospettive evolutive
La proroga al 2026 conferma una criticità strutturale:
- da un lato, la spinta nazionale verso la trasparenza e la tutela del Made in Italy;
- dall’altro, l’esigenza di uniformità del mercato interno europeo.
Restano aperti alcuni nodi:
- possibile contenzioso per restrizioni alla libera circolazione delle merci;
- incertezza regolatoria per le imprese esportatrici;
- necessità di una disciplina UE armonizzata sull’origine.
Conclusioni operative
Per gli operatori del settore alimentare (OSA), il 2026 impone un approccio integrato alla compliance:
- verifica della supply chain e dell’origine effettiva delle materie prime;
- allineamento tra etichetta, documentazione e comunicazione commerciale;
- monitoraggio continuo della normativa UE e nazionale.
L’etichettatura non è più un mero adempimento formale, ma un asset strategico di trasparenza, responsabilità e posizionamento competitivo nel mercato agroalimentare.
Informazioni errate o fuorvianti in etichetta possono comportare rischi per il consumatore e, nei casi più gravi, attivare sistemi di allerta come i richiami alimentari e il sistema RASFF.
Focus Miele: La fine dell’era “Miscele UE/Non UE”
Dal 2026, la trasparenza per il miele subisce una rivoluzione. Non sarà più possibile utilizzare diciture generiche che nascondano l’origine geografica effettiva.
Le Nuove Regole di Indicazione
- Elencazione Obbligatoria: Devono apparire in etichetta tutti i Paesi di origine della raccolta (es. Miele originario di: Italia, Ungheria, Argentina).
- Ordine Decrescente: I Paesi devono essere indicati in ordine di peso rispetto alla miscela.
- Percentuali in Etichetta: È obbligatorio indicare la percentuale esatta di ogni origine per le prime quattro quote (che devono coprire almeno il 50% della miscela). Se il mix è composto da più Paesi, la trasparenza deve essere totale.Esempio: “Miele originario di: Italia (40%), Spagna (30%), Romania (20%), Cina (10%)”.
- Deroga per i Piccoli Formati: Per imballaggi inferiori a 30g, è ammessa l’indicazione dei Paesi tramite codici ISO (es. IT, ES, RO).
Focus Ingrediente Primario (Reg. 2018/775)
Mentre per il miele la norma è specifica, per molti altri prodotti (sughi, biscotti, piatti pronti) la criticità nel 2026 riguarda l’applicazione del Regolamento 2018/775 in presenza di claim sull’origine del prodotto finito.
Il Trigger dell’Obbligo
L’obbligo di indicare l’origine dell’ingrediente primario scatta quando:
- Viene indicata l’origine del prodotto (es. “Prodotto in Italia” o bandiera italiana).
- L’ingrediente primario (quello che rappresenta >50% o che il consumatore associa al nome del prodotto) ha un’origine diversa.
Esempio: Sugo al Pomodoro
- Scenario: Etichetta con bandiera italiana e scritta “Prodotto in Italia”.
- Materia Prima: Pomodoro proveniente dalla Spagna.
- Obbligo 2026: Sotto la dicitura “Prodotto in Italia” (o nello stesso campo visivo), deve apparire: “Pomodoro di origine diversa” oppure “Pomodoro UE” o “Pomodoro: Spagna”.
Check-list per l’Operatore (Compliance 2026)
Per evitare le sanzioni del D.Lgs. 231/2017 (fino a € 24.000 per pratiche ingannevoli), ogni OSA dovrebbe seguire questi passaggi:
| Azione | Dettaglio Tecnico |
| Audit Fornitori | Richiedere certificati d’origine aggiornati per ogni lotto di materia prima. |
| Revisione Grafica | Verificare che l’origine dell’ingrediente primario abbia una dimensione del carattere non inferiore al 75% di quella del nome del prodotto. |
| Documentazione | Predisporre un fascicolo tecnico che provi la veridicità delle percentuali dichiarate (fondamentale per il miele). |
| Smaltimento Scorte | Monitorare le date di immissione in commercio: i prodotti etichettati prima dell’obbligo 2026 possono solitamente essere esauriti, ma la data limite va verificata sui decreti attuativi nazionali. |
Le informazioni riportate in etichetta sono strettamente collegate anche ai requisiti degli imballaggi, oggi oggetto di aggiornamento con il nuovo regolamento europeo PPWR ,inoltre la sicurezza dei materiali a contatto con alimenti rappresenta un presupposto essenziale per garantire la correttezza delle informazioni riportate in etichetta.


