PFAS free packaging alimentare: cosa cambia davvero con la normativa UE 2026

Dal claim volontario all’obbligo giuridico
Negli ultimi anni, l’espressione “PFAS free” è stata ampiamente utilizzata nel settore del packaging alimentare come leva di marketing ambientale. Tuttavia, con l’adozione del Regolamento (UE) 2025/40 sul packaging e i rifiuti di imballaggio (PPWR), tale indicazione evolve da semplice green claim a elemento con rilevanza giuridica.
A partire dal 2026 (secondo le tempistiche applicative previste dal regolamento e dai relativi atti attuativi), l’Unione europea introduce restrizioni sostanziali sull’impiego dei PFAS negli imballaggi destinati al contatto con alimenti, determinando un cambio di paradigma nella disciplina dei materiali food contact.
PFAS: inquadramento tecnico-giuridico
I PFAS (sostanze per- e polifluoroalchiliche) costituiscono una vasta classe di composti chimici utilizzati per conferire proprietà idrorepellenti e oleorepellenti ai materiali, in particolare negli imballaggi a base cellulosica e nei rivestimenti superficiali.
Dal punto di vista giuridico, la loro rilevanza deriva da caratteristiche ormai consolidate:
- elevata persistenza ambientale (forever chemicals)
- bioaccumulabilità
- potenziali effetti nocivi sulla salute umana
È importante sottolineare che, nel diritto dell’Unione, la definizione di PFAS non è ancora completamente armonizzata, ma dipende dalle specificazioni tecniche adottate nei singoli strumenti normativi e nei metodi analitici di riferimento.
L’intervento normativo si inserisce in un contesto in cui l’esposizione attraverso i materiali a contatto con alimenti è considerata un rischio non accettabile, anche alla luce del principio di precauzione di cui all’art. 191 TFUE.
In tale contesto, l’EFSA svolge un ruolo centrale nella valutazione scientifica del rischio: l’Autorità ha recentemente pubblicato un report (Workshop on the latest advancements of PFAS risk assessment) relativo al seminario del 17 novembre 2025 dedicato agli sviluppi più recenti nella valutazione dei rischi associati ai PFAS, nel quale sono state condivise le conoscenze scientifiche aggiornate e sono state evidenziate le principali lacune ancora esistenti sul piano tossicologico ed espositivo.
Il cuore della riforma: restrizioni nel PPWR
Il PPWR introduce un principio di portata innovativa: la limitazione sostanziale (di fatto proibitiva) dell’uso dei PFAS negli imballaggi alimentari.
In particolare, sono previste soglie di concentrazione oltre le quali l’imballaggio non può essere immesso sul mercato dell’Unione:
- 25 ppb per singolo PFAS
- 250 ppb per la somma dei PFAS target
- 50 ppm per i PFAS totali (inclusi quelli polimerici)
Il superamento di tali limiti comporta automaticamente la non conformità del prodotto e il conseguente divieto di commercializzazione.
Attenzione: “PFAS free” non significa assenza assoluta
Dal punto di vista regolatorio, il claim “PFAS free” non equivale a “zero PFAS”, bensì al rispetto delle soglie analitiche stabilite.
Le soglie devono essere interpretate alla luce:
- dei metodi analitici ufficiali
- dei limiti di quantificazione (LOQ)
- delle linee guida tecniche applicabili
Questa distinzione è essenziale per evitare pratiche di greenwashing e potenziali responsabilità legali.
Impatti operativi per le imprese del settore alimentare
Adeguamento normativo e tempistiche
Le imprese dovranno garantire che gli imballaggi immessi sul mercato a partire dalla data di applicazione del regolamento siano conformi ai nuovi limiti, tenendo conto di eventuali regimi transitori che potranno essere precisati negli atti attuativi.
Ciò implica un adeguamento tempestivo della supply chain e dei processi produttivi.
Rafforzamento della due diligence
Gli operatori del settore alimentare saranno tenuti a implementare sistemi di controllo più rigorosi, tra cui:
- acquisizione e verifica di dichiarazioni di conformità aggiornate
- integrazione di test analitici specifici per PFAS
- aggiornamento della documentazione tecnica
- introduzione di sistemi di tracciabilità dei materiali
Tali obblighi si inseriscono nel quadro del Regolamento (CE) 1935/2004, in particolare:
- art. 3 (requisiti di sicurezza), che impone che i materiali non trasferiscano sostanze agli alimenti in quantità tali da mettere in pericolo la salute umana
- art. 16 (dichiarazione di conformità) che prevede che i materiali e gli oggetti siano corredati di una dichiarazione scritta che attesti la loro conformità alle norme vigenti. Una documentazione appropriata è disponibile per dimostrare tale conformità. Detta documentazione è resa disponibile alle autorità competenti che la richiedano. In difetto di misure specifiche, il presente regolamento non impedisce agli Stati membri di mantenere in vigore o adottare disposizioni nazionali relative alle dichiarazioni di conformità per materiali e oggetti
Revisione dei materiali e innovazione
Il divieto comporterà una revisione significativa delle soluzioni tecniche adottate, con:
- eliminazione dei coating fluorurati
- sviluppo di alternative quali:
- rivestimenti a base acquosa
- materiali di origine vegetale o minerale
- soluzioni barrier innovative prive di PFAS
PFAS e sistema normativo multilivello
La regolazione dei PFAS si colloca all’interno di un sistema normativo integrato:
- Reg. (CE) 1935/2004 (MOCA) → sicurezza dei materiali a contatto
- Regolamento REACH → gestione delle sostanze chimiche
- PPWR 2025/40 → sostenibilità e composizione degli imballaggi
Il PPWR rappresenta il primo intervento specifico e diretto sui PFAS nel packaging alimentare, espressione di un approccio integrato alla gestione del rischio chimico, coerente con il principio di precauzione.
Profili di rischio legale
L’introduzione dei nuovi limiti comporta una serie di criticità giuridiche per gli operatori:
Non conformità del prodotto
- divieto di immissione sul mercato
- obblighi di ritiro e richiamo
Responsabilità lungo la filiera
- coinvolgimento di produttori, importatori e distributori
- necessità di allocazione contrattuale dei rischi
Greenwashing e comunicazione commerciale
- uso improprio del claim “PFAS free”
- possibile violazione della disciplina sulle pratiche commerciali scorrette (Dir. 2005/29/CE)
- rilevanza delle future norme europee sui green claims
Enforcement
I controlli saranno affidati alle autorità nazionali competenti, con un prevedibile rafforzamento delle attività ispettive e dei controlli analitici sugli imballaggi.
PFAS free come leva strategica
Il nuovo quadro normativo non rappresenta solo un vincolo, ma anche un’opportunità:
- rafforzamento del posizionamento su sicurezza e sostenibilità
- allineamento con gli obiettivi UE di economia circolare
- anticipazione di future restrizioni in altri settori industriali
Il PPWR si inserisce infatti in una strategia più ampia che mira a rendere tutti gli imballaggi riciclabili entro il 2030 e a ridurre l’uso di sostanze pericolose lungo l’intero ciclo di vita.
Conclusioni: verso una compliance documentata e preventiva
Il 2026 segna un punto di svolta nel diritto alimentare applicato al packaging.
Il passaggio da un approccio volontario a un sistema basato su:
- limiti legali misurabili
- controlli analitici
- responsabilità documentata
comporta un cambiamento strutturale per le imprese.
Il nuovo paradigma normativo sposta il focus dalla gestione del rischio ex post a una compliance preventiva, integrata e verificabile, imponendo agli operatori una revisione profonda dei modelli organizzativi e dei rapporti di filiera.


