Frodi alimentari e nuove sanzioni nel 2026: guida operativa per aziende e professionisti

La riforma delle frodi alimentari è realtà
Con l’entrata in vigore della Legge 21 aprile 2026, n. 75 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 2026), il legislatore ha introdotto il nuovo Capo II-bis del Codice Penale, intitolato “Dei delitti contro il patrimonio agroalimentare”. Si tratta della più importante riforma del diritto penale agroalimentare degli ultimi decenni.
L’obiettivo è duplice: inasprire il sistema repressivo e responsabilizzare l’intera filiera, elevando la trasparenza informativa a bene giuridico protetto al pari della sicurezza sanitaria.
Il nuovo reato di frode alimentare (Art. 517-sexies c.p.)
La novità cardine è l’introduzione dell’Articolo 517-sexies c.p. (Frode alimentare), norma speciale per il settore agroalimentare che abroga il vecchio reato di vendita di sostanze non genuine (Art. 516 c.p.).
La fattispecie si applica a chi, nell’esercizio di un’attività economica organizzata, commercializza alimenti, bevande o acque che siano:
- Non genuini, alterati o contraffatti nei loro elementi costitutivi.
- Difformi rispetto alle caratteristiche qualitative o quantitative dichiarate.
- Idonei a indurre in errore il consumatore su natura, origine, composizione o identità del prodotto.
Il quadro sanzionatorio base: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la norma prevede la reclusione da due mesi a un anno e la multa da 1.000 a 4.000 euro, con clausola di esclusione della punibilità qualora il fatto sia di lieve entità.
Segni mendaci e canali digitali (Art. 517-septies c.p.)
Il contrasto alle pratiche ingannevoli e all’Italian Sounding trova il suo fulcro nel nuovo Articolo 517-septies c.p. (Commercio di alimenti con segni mendaci). La norma punisce l’uso di marchi, segni distintivi o indicazioni falsi o fallaci capaci di trarre in inganno il consumatore sull’origine geografica, sulla provenienza o sulla qualità del prodotto.
La vera svolta tecnica del 2026 risiede nella tipizzazione dell’ambiente digitale: la norma estende esplicitamente la punibilità alle condotte realizzate tramite e-commerce, piattaforme online, social media e cataloghi di vendita a distanza. L’operatore economico ha l’onere di poter dimostrare documentalmente, in ogni momento, l’oggettiva veridicità dei claim vantati.
Agropirateria e sanzioni accessorie (Art. 517-octies c.p.)
Quando le condotte fraudolente non sono episodiche ma strutturate, scatta la disciplina dell’Articolo 517-octies c.p., che introduce una severa aggravante per le attività organizzate su larga scala.
Al di là dell’innalzamento delle pene detentive, l’impatto più critico per la continuità aziendale è legato alle pene accessorie obbligatorie: nei casi di particolare gravità o di recidiva specifica, l’autorità giudiziaria dispone la chiusura temporanea dello stabilimento o dell’esercizio da un minimo di 5 giorni a un massimo di 3 mesi, oltre al sequestro e alla confisca obbligatoria del profitto del reato.
L’impatto sul D.Lgs. 231/2001 e i Modelli Organizzativi
L’estensione della responsabilità amministrativa degli enti (società) richiede un’importante precisazione tecnica, onde evitare allarmismi ingiustificati:
Il perimetro della Responsabilità 231: La responsabilità amministrativa dell’ente non scatta per le ipotesi base di frode alimentare (517-sexies) o segni mendaci (517-septies). Il catalogo dei reati-presupposto del D.Lgs. 231/2001 viene integrato esclusivamente quando tali delitti sono commessi nelle forme aggravate previste dall’Art. 517-octies, comma 4 (strutture organizzate, flussi commerciali rilevanti o mezzi fraudolenti complessi).
Per mitigare tale rischio, l’aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG 231) deve focalizzarsi su:
- Protocolli rigidi di approvazione dei claim in etichetta e nel marketing.
- Sistemi di qualifica e audit documentale sui fornitori di materie prime.
- Procedure blindate per la gestione delle non-conformità.
L’inasprimento delle sanzioni amministrative
Parallelamente al binario penale, la L. 75/2026 riscrive i massimali delle sanzioni pecuniarie amministrative per le violazioni che non integrano gli estremi del reato:
| Ambito di Violazione | Focus Normativo | Limiti Sanzionatori Massimi |
| Tracciabilità | Omessa o carente applicazione dell’Art. 18 Reg. (CE) 178/2002 | Fino a 150.000 € per casistiche di gravità sistemica |
| Etichettatura e Allergeni | Informazioni obbligatorie omesse, illeggibili o mendaci sugli allergeni | Ricalibrati in base al fatturato aziendale nei casi di dolo |
| DOP e IGP | Evocazione o utilizzo abusivo di indicazioni geografiche protette | Inasprimento dei minimi edittali e tutele estese al digitale |
Il “Blocco Ufficiale Temporaneo” (Art. 15)
Sul piano ispettivo, viene introdotta la misura cautelare del blocco ufficiale temporaneo. Gli organi di controllo (es. ICQRF) possono congelare immediatamente la movimentazione delle merci in presenza di sole anomalie documentali. Qualora l’operatore non fornisca le prove di conformità nei termini assegnati, il blocco si converte automaticamente in sequestro amministrativo.
Check-list di adeguamento per gli Operatori (OSA)
Per minimizzare il rischio sanzionatorio e conformarsi alla Cabina di regia interforze (MASAF, Salute, ICQRF, NAS, GdF) istituita dall’Art. 16 della legge, le aziende devono attivare immediatamente cinque presidi:
- Review dei Materiali di Comunicazione: Verifica di conformità non solo delle etichette fisiche, ma di schede tecniche B2B, siti web, e-commerce e campagne social.
- Blindatura della Rintracciabilità: Standardizzazione dei flussi documentali d’ingresso delle materie prime per provare l’origine geografica dichiarata.
- Audit di Seconda Parte: Monitoraggio ispettivo diretto sui fornitori critici (es. claims “100% italiano”, “biologico”, “IGP”).
- Revisione del MOG 231: Integrazione dei nuovi rischi di reato agroalimentare nel perimetro di controllo dell’Organismo di Vigilanza (OdV).
- Formazione del Personale: Sessioni di aggiornamento normativo obbligatorie per uffici Acquisti, Marketing, Assicurazione Qualità e Legal interno.
FAQ (Domande Frequenti)
Cos’è il nuovo reato di frode alimentare?
Introdotto dall’art. 517-sexies c.p., sostituisce l’ormai abrogato art. 516 c.p. Punisce l’operatore che immette sul mercato alimenti non genuini, alterati, contraffatti o non rispondenti alle caratteristiche qualitative e d’origine dichiarate, muovendosi come norma speciale rispetto alla generica frode in commercio (art. 515 c.p.).
Quali sono le sanzioni per l’uso di segni mendaci sul web?
Il nuovo art. 517-septies c.p. estende esplicitamente la responsabilità penale (reclusione da 3 a 18 mesi e multa fino a 20.000 euro) ai canali digitali. Qualsiasi indicazione ingannevole o richiamo visivo fuorviante all’italianità (Italian Sounding) su e-commerce o social media integra la fattispecie di reato.
Quando scatta la responsabilità dell’azienda ai sensi del D.Lgs. 231/2001?
La responsabilità dell’ente non è automatica per ogni violazione. Viene configurata unicamente se i delitti contro il patrimonio agroalimentare sono commessi sotto l’alveo delle aggravanti previste dall’art. 517-octies, comma 4, ossia quando la condotta fraudolenta risulta sistematica, organizzata o di rilevante entità commerciale.
In cosa consiste il “blocco ufficiale temporaneo”?
Disciplinato dall’art. 15 della L. 75/2026, permette agli ispettori dei corpi di controllo coordinati dal MASAF di sospendere la commercializzazione di un lotto di merci a fronte di un semplice sospetto o di un’irregolarità documentale, in attesa di accertamenti, superando le lungaggini del sequestro penale preventivo.
Nota scientifico-giuridica: Le aziende sono invitate a consultare i testi ufficiali della Legge 21 aprile 2026, n. 75 ed a monitorare le imminenti circolari esplicative del MASAF e dell’ICQRF per l’applicazione delle metriche sanzionatorie proporzionali al fatturato.


